PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Alle società distributrici di pellicole cinematografiche è vietato l'abuso dello stato di dipendenza economica nella quale si trovano i soggetti che svolgono attività di videonoleggio. Si considera dipendenza economica la situazione in cui la società distributrice sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con il soggetto che svolge attività di videonoleggio, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subìto l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.
      2. L'abuso di dipendenza economica può altresì consistere nel rifiuto di vendere, nell'imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, ovvero nell'interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto.
      3. Il patto attraverso il quale si realizza l'abuso di dipendenza economica è nullo. Il giudice ordinario è competente nelle azioni in materia di abuso di dipendenza economica, incluse quelle inibitorie e per il risarcimento dei danni.
      4. Ferma restando l'eventuale applicazione dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può, qualora ravvisi che un abuso di dipendenza economica abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato, anche su segnalazione di terzi e a seguito dell'attivazione dei propri poteri di indagine e dell'esperimento dell'istruttoria, procedere alle diffide e alle sanzioni previste dall'articolo 15 della medesima legge n. 287 del 1990, e successive modificazioni, nei confronti dell'impresa o delle imprese che abbiano commesso l'abuso medesimo.

 

Pag. 4


      5. Ai rapporti contrattuali tra società distributrici di pellicole cinematografiche e soggetti che svolgono attività di videonoleggio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 18 giugno 1998, n. 192, e successive modificazioni.

Art. 2.

      1. Al fine di favorire condizioni di equilibrio e di parità nei rapporti commerciali fra i soggetti interessati all'attività di distribuzione, noleggio e commercializzazione dei prodotti cinematografici in videocassetta e su supporto DVD, i rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle società distributrici e dei gestori delle attività di vendita e di noleggio di film, stipulano, annualmente e sulla base dei criteri e dei princìpi contenuti nelle disposizioni richiamate dai commi 4 e 5 dell'articolo 1, un apposito accordo collettivo nazionale, volto a stabilire, in particolare:

          a) la tolleranza massima nei tempi di consegna dei prodotti ai gestori di videoteche;

          b) la misura in percentuale del rischio per la merce viaggiante destinata alla videoteca;

          c) gli elementi informativi contenuti nella bolla di consegna relativamente agli ordinativi della merce;

          d) il limite temporale entro il quale sostituire i prodotti difettosi consegnati alla videoteca;

          e) gli elementi conoscitivi in merito al prezzo del prodotto e allo sconto da praticare, alla data prevista per la proiezione televisiva o nel caso di film già trasmessi la data del loro primo passaggio televisivo, nonché l'anno di produzione, gli estremi e la data del nulla osta alla proiezione in pubblico dei film, da riportare nelle diverse tipologie di contratto commerciale utilizzate;

 

Pag. 5

          f) in merito agli eventuali supporti audiovisivi logori, rovinati o indebitamente sottratti da terzi, le parti concordano gli opportuni strumenti compensativi da individuare fra i seguenti:

              1) sostituzione con prodotti equivalenti e dello stesso titolo;

              2) rimborso del prezzo nella misura concordata fra le parti a livello nazionale;

          g) la clausola che nel contratto commerciale l'impegno scritto deve riguardare il negoziante e il fornitore, attraverso il proprio rappresentante;

          h) la previsione che il gestore della videoteca può acquistare i prodotti audiovisivi anche senza l'intermediazione del rappresentante dell'azienda fornitrice.

Art. 3.

      1. La proiezione dei film nel circuito televisivo, in tutte le sue forme, quali, in particolare, tv pubblica e privata, tv satellitare, pay tv, video on demand, tv via cavo e tutte le altre forme di trasmissione rese possibili dallo sviluppo delle nuove tecnologie di trasmissione radiotelevisiva, deve essere programmata decorsi dodici mesi dalla data di uscita degli stessi nel circuito del videonoleggio. A tale fine è fatto espresso divieto alle case produttrici e distributrici di programmare la proiezione dei film entro il limite indicato al precedente periodo.
      2. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e sulla base dei princìpi e criteri direttivi da essa desumibili, un decreto legislativo al fine di stabilire le sanzioni da applicare in caso di violazione del divieto previsto al comma 1 del presente articolo.